La fonte normativa che per prima ha disciplinato la sicurezza sui luoghi di lavoro è il codice civile, nell’articolo 2087, “ Tutela delle condizioni di lavoro”, andando a regolamentare l’'imprenditore, il quale è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Il codice civile, entrato in vigore nel 1942, è stato preceduto dal codice penale nel 1930 che nel articolo 437: “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” regolamenta che chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

Dal 1930 ad oggi l’Italia ne ha fatti di passi avanti, a livello normativo, ricordiamo i due interventi di maggior rilievo, tra cui le legge 626 del 1994 ed il D. Lgs 81/2008 che ha introdotto il Testo unico della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ed è proprio tale testo unico a introdurre uno strumento che è divenuto obbligatorio per tutti i datori di lavoro: Il Documento di Valutazione dei Rischi.

Il DVR, come disciplina lo stesso Testo unico, viene redatto al fine di valutare ogni tipologia di rischio a cui l’organico della stessa azienda può incorrere. Il documento, redatto e firmato dal datore di lavoro, Medico competente, RSPP (rappresentante delle sicurezza prevenzione e protezione) e RLS (rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza), si compone di diverse parti ognuna delle quali andrà a valutare, mediante una specifica tecnica, il rischio presente in azienda.

La redazione del DVR viene preceduta da una fase in cui, i soggetti preposti alla stesura del documento, andranno ad effettuare un’indagine degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti strutturali alle condizioni ambientali, alle attività e alle mansioni del personale, alle attrezzature, agli impianti ed alle sostanze chimiche. Tali indagini, realizzate mediante sopralluoghi, possono essere condotti dal RSPP.

Nella seconda fase si procede all’elaborazione dei dati acquisiti in precedenza e all’individuazione delle possibili fonti di pericolo, dei soggetti esposti e delle misure preventive già adottate. Le potenziali fonti di pericolo possono essere raggruppate, in conformità alla classificazione prodotta dall’ISPESL in: Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica), Rischi per la salute (di natura igenico-ambientale) e Rischi Trasversali (di natura organizzativa psicologica).

La valutazione dei Rischi avviene mediante una matrice Probalità/Gravità: da un lato si definisce la probabilità che quel evento possa accadere, e dall’altro lato si procede a valutarne la gravità qualora accadesse.
Il DVR, pertanto, andrà ad analizzare: il rischio incendio (elaborando anche un piano di evacuazione dello stabile e quindi di antincendio), il rischio chimico, il rischio da rumore, il rischio da radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici, il rischio per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento, ed infine, il rischio da stress lavoro correlato, la cui valutazione è divenuta obbligatoria a partire dal 2010.
Il discorso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro diventa più complesso quando parliamo di cantieri in quanto oltre alla redazione, da parte del Responsabile della Sicurezza designato, eventualmente coadiuvato dagli RSPP o da professionisti esterni, del Documento di Valutazione dei Rischi deve inoltre essere redatto il Piano Operativo per la Sicurezza ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), entrambi da sottoporre all’accettazione delle ditte operative.

Obiettivo del POS è quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Qualora ci fossero dei contratti di appalto, la ditta appaltante presenterà il proprio Piano, relativo ai compiti che andrà a svolgere.
Tali adempimenti sono stati introdotti al fine di ridurre incidenti e, nei casi più estremi le “morti bianche”, ma ovviamente, anche se si prevede l’obbligatorietà di quest’ultimi con sanzioni anche gravi, tra cui la reclusione del datore di lavoro, non sempre vengono applicate. Forse ai fini di una seria prevenzione sarà necessaria una rete di controlli più efficace?