COS'E'

Si tratta di ciò che comunemente è conosciuto come “liquidazione”.
Ogni anno il datore di lavoro accantona una quota pari all’incirca al 6,91% della retribuzione utile a tal fine: l’intera somma viene normalmente corrisposta al dipendente al termine del rapporto di lavoro.

Durante l’attività lavorativa sono, inoltre, consentite, anticipazioni del TFR per rispondere ad esigenze particolari del lavoratore quale, ad esempio, l’acquisto della prima casa.

Il rendimento del TFR è basato su un meccanismo collegato all’inflazione e, di conseguenza, negli ultimi anni esso si è attestato intorno al 2%.


NATURA, FUNZIONI E MODALITA' DI CALCOLO

Tfr è l’acronimo di Trattamento di fine rapporto, termine introdotto per la prima volta dalla legge n. 297/1982 con la quale è stata abrogata la precedente disciplina civilistica (art. 2120 e seguenti del codice civile del 1942), sostituendo all’indennità di anzianità questo istituto.
Il nuovo testo dell’art. 2120 c.c. dispone al primo comma: “In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto”.
In termini generali il Tfr si può definire come quella parte di retribuzione, accantonata dal lavoratore nel corso degli anni, che gli viene corrisposta alla cessazione della sua attività.


Natura giuridica
Dalla definizione codicistica del Tfr si possono desumere alcuni elementi peculiari che contraddistinguono la natura di questo istituto.
Anzitutto si evince come il Tfr possa reputarsi un credito retributivo che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro.
In secondo luogo, al trattamento di fine rapporto viene riconosciuta la natura di retribuzione differita poiché il prestatore di lavoro può esigere il pagamento della somma di denaro a lui spettante soltanto nel momento in cui cessa l’attività lavorativa; prima di tale momento la somma maturata nel corso degli anni rimane a disposizione del datore di lavoro, salvo i casi di anticipazione.
Infine, il Tfr ha carattere di retribuzione accantonata, laddove l’operazione di accantonamento fa riferimento alla maturazione del credito del lavoratore durante il periodo di svolgimento della sua prestazione.


Funzioni
La principale finalità del TFR risiede nell’obiettivo di garantire al lavoratore, mediante un cuscinetto di liquidità, la possibilità di fronteggiare le difficoltà economiche conseguenti alla cessazione dell’attività lavorativa. In tal senso si parla usualmente di funzione di ammortizzatore sociale svolta da questo istituto.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza il trattamento di fine rapporto ha carattere retributivo con funzione previdenziale (cfr. corte cost n. 243 del 19.5.93), in quanto l’importo accantonato viene erogato soltanto in determinate circostanze.


Tfr e previdenza complementare
Per lo sviluppo della previdenza complementare il Tfr svolge un ruolo centrale poiché consiste nel principale strumento di finanziamento dei fondi pensione.
Ciò accade nei casi in cui il lavoratore ha deciso di destinare il trattamento di fine rapporto che maturerà a partire dal 1° gennaio 2007 alle forme di previdenza complementare piuttosto che lasciarlo in azienda. In quest’ultimo caso il lavoratore può sempre revocare la sua scelta e destinare il Tfr, in un momento futuro, a questa funzione.


Destinatari
L’art. 2120 c.c. indica come destinatari del Tfr esclusivamente i lavoratori subordinati e, di conseguenza esclude dalla sua applicazione le altre categorie lavorative (ad esempio i lavoratori a progetto).
Tuttavia, la legge n. 335/95 ha disposto che il Tfr venga esteso gradualmente anche ai dipendenti pubblici, i quali potevano sino all’approvazione della predetta legge, avvalersi di istituti diversi (ad esempio, l’indennità di buona uscita o di premio di servizio, il trattamento di quiescenza per i dipendenti del parastato e per gli enti di ricerca, etc). Il questo caso il Tfr viene gestito virtualmente dall’Inpdap (oppure dagli enti pubblici non economici o dagli enti di ricerca e sperimentazione per i dipendenti non soggetti alla iscrizione all’Inpdap) e verrà trasformato in reale all’atto della cessazione del servizio.


Le modalità di calcolo
La quota netta da destinare annualmente al trattamento di fine rapporto risulta pari al 6,91% della retribuzione utile al fine del Tfr a sua volta divisa per 13,5.
Per comprendere come si giunge a questa percentuale (6,91%), supponiamo di effettuare il calcolo su un valore della retribuzione annua pari a 100, valore che ci consente di esprimere il risultato in termini percentuali. Se dividiamo 100 per 13,5 otteniamo come risultato 7,41 che rappresenta la percentuale che dobbiamo applicare alla retribuzione utile.

Esempio: ipotizziamo che in un anno il lavoratore abbia percepito una retribuzione utile ai fini del Tfr pari a euro 15.000. Se dividiamo questa cifra per 13,5 otteniamo il valore di euro 1.111. Lo stesso risultato si raggiunge se moltiplichiamo la medesima retribuzione, ossia 15.000, per 7,41% (ossia per 0,0741).


DOVE DESTINARLO IN BASE ALLA RIFORMA

Destinare il proprio TFR a forme previdenziali complementari significa scegliere un fondo pensione nel quale trasferire la propria liquidazione sperando di ottenere dei rendimenti più elevati rispetto a quelli che lo stesso avrebbe se fosse lasciato in azienda.
Esistono diversi tipi di fondi: la distinzione più importante è quella fra fondi collettivi o ad adesione collettiva (che possono a loro volta distinguersi in chiusi e aperti) e fondi individuali.

Fondi collettivi
I fondi collettivi chiusi o negoziali sono così denominati in quanto possono essere istituiti in seguito a contratti o accordi collettivi. Ad essi possono aderirvi i lavoratori appartenenti a una data azienda o a una specifica categoria contrattuale.

I fondi collettivi aperti sono istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie assicurative e societ di gestione del risparmio. Destinatari di questa tipologia di fondi sono: i lavoratori dipendenti, autonomi, i liberi professionisti e i soci di cooperative.
L’adesione a uno o più fondi aperti può avvenire anche su base collettiva in seguito ad accordi stipulati tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Fondi individuali
I fondi individuali o personali sono forme previdenziali che si realizzano con l’adesione del soggetto a un fondo aperto oppure a un PIP.


A CHI SPETTA IN CASO DI DIVORZIO?

I casi di scioglimento del matrimonio sono disciplinati dalla legge n.898/70, modificata nel 1987 dalla l.n.74 denominata “Nuovi casi di scioglimento di matrimonio”. L’art. 16 di quest’ultima legge ha previsto l’introduzione dell’art. 12-bis nella l.n.898/70, articolo che disciplina le modalità di ripartizione del trattamento di fine rapporto fra i coniugi divorziati.

Requisiti indispensabili
L’art. 12-bis richiede l’esistenza di determinati requisiti, ritenuti indispensabili per garantire al coniuge divorziato una parte del TFR spettante all’ex coniuge. In particolare, è necessario che: