Il contribuente che esegue interventi edilizi per i quali scatta lo sconto Irpef del 36%, sulla casa e sulle parti comuni, ha diritto a un doppio bonus fiscale. Che spetta anche dopo le nuove regole previste, dal 1º ottobre 2006, dall'articolo 35, comma 35-quater, del Dl 223/2006 (legge 248/2006). Le spese per lavori sulle parti comuni degli edifici, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, si considerano in modo autonomo. È questa la risposta dell'agenzia delle Entrate che ammette il doppio beneficio in presenza di lavori di ristrutturazione su un appartamento e sulle sue parti comuni, a condizione, naturalmente, che il contribuente rispetti le procedure e gli obblighi previsti per lo sconto Irpef del 36 per cento. Secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 449/97, la detrazione Irpef del 36% spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per i lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per gli interventi di ristrutturazione sulle singole unità immobiliari. L'articolo 35 del decreto legge 223/2006 ha, tra l'altro, stabilito che dal 1º ottobre 2006 il limite di 48mila euro – tetto massimo di spesa sul quale si calcola la detrazione del 36% – deve essere riferito all'abitazione. Nel caso di coesistenza di lavori di ristrutturazione su un appartamento e sulle sue parti comuni, secondo le Entrate, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione in relazione ai lavori sulle parti comuni non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria dell'appartamento. In ogni caso, anche alla luce delle nuove regole introdotte dal decreto legge 223/2006, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo. Lo sconto Irpef è destinato al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell'immobile. Ad esempio, la detrazione spetta al marito che non ha la proprietà dell'abitazione intestata alla moglie priva di altri redditi. La detrazione può andare al figlio che detiene l'immobile e sostiene le spese di ristrutturazione, anche se l'immobile è intestato ai genitori. Può dunque fruire della detrazione il semplice affittuario e chi, come il marito o il figlio convivente, detiene l'appartamento in seguito alla coabitazione. Per il marito o il figlio convivente non c'è bisogno di un atto che formalizzi la condizione di detentore dell'immobile.