I casi di scioglimento del matrimonio sono disciplinati dalla legge n.898/70, modificata nel 1987 dalla l.n.74 denominata “Nuovi casi di scioglimento di matrimonio”. L’art. 16 di quest’ultima legge ha previsto l’introduzione dell’art. 12-bis nella l.n.898/70, articolo che disciplina le modalità di ripartizione del trattamento di fine rapporto fra i coniugi divorziati.

Requisiti indispensabili
L’art. 12-bis richiede l’esistenza di determinati requisiti, ritenuti indispensabili per garantire al coniuge divorziato una parte del TFR spettante all’ex coniuge. In particolare, è necessario che:
- la fine del matrimonio sia attestata da una apposita sentenza di scioglimento dello stesso che disponga la cessazione degli effetti civili;
- il coniuge non percepisca altri redditi oltre l’assegno di divorzio;
- il coniuge non sia convolato a nuove nozze.

Diritti del coniuge divorziato
Nel caso in cui sussistono i requisiti sopra elencati, l’art. 12-bis della l.n.898/70 attribuisce al coniuge divorziato diverse azioni d’intervento.
Anzitutto, egli ha diritto ad ottenere la liquidazione del 40% di Tfr spettante all’ex coniuge.

In secondo luogo, il divorziato può rivolgersi al datore di lavoro dell’ex coniuge per ottenere la somma spettante per legge.

Questo diritto lo si può fare valere presso il Tribunale competente anche nei casi in cui l’ex coniuge si rifiuta di corrispondere l’importo dovuto.

Calcolo della quota di TFR
La quota di TFR spettante all’ex coniuge, pari al 40%, si calcola prendendo in considerazione esclusivamente gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

In maniera più dettagliata, bisogna procedere con il seguente calcolo:
- dividere il TFR per il numero di anni lavorativi;
- moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (vengono inclusi in questo calcolo anche gli anni della separazione legale, fino all’ottenimento della sentenza di scioglimento del matrimonio);
- calcolare sul valore ottenuto il 40%, ottenendo così la quota di TFR che il coniuge divorziato ha diritto ad ottenere.