Il suo acronimo è forse ancora poco familiare, ma ben presto entrerà nel gergo quotidiano di tutti gli italiani. Stiamo parlando dell’IMU (Imposta MUnicipalizzata), un nuovo tributo di natura patrimoniale già introdotto nel Governo Berlusconi come attuazione del federalismo fiscale e rimodulato dal premier Monti col Dl. 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia, che prenderà il posto dell’Ici, ma anche dell’addizionale Irpef sui fabbricati non soggetti a locazione, e sarà applicato in via sperimentale con riferimento al periodo d’imposta 2012, prima di entrare a regime a partire dal 2015.
L’Imu avrebbe dovuto rappresentare il primo vero baluardo verso il processo di federalismo fiscale, in vista di una successiva imposta “accessoria” che sostituirà i tributi comunali minori, quali Tosap e la tassa sulle affissioni, ma come vedremo, la sua portata, rivista dal Governo Monti, appare ben lontana dalle idee di devolution della Lega Nord.

Analizziamo ora le principali caratteristiche dell’Imu, che riguardano innanzitutto i presupposti facenti sorgere in capo ai soggetti passivi l’obbligazione tributaria. Infatti essi sono:
a) Proprietà piena di beni immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) siti in Italia e destinati a qualsiasi utilizzo;
b) Titolarità di diritti reali su tali beni, ossia abitazione, usufrutto, uso, enfiteusi e diritto di superficie;
c) Conduzione di immobili in locazione finanziaria (leasing);
d) Concessione immobili demaniali (ad esempio stabilimenti balneari).

Soggetti passivi, sic stantibus rebus, sono quindi i proprietari dei sopracitati immobili, i titolari dei diritti reali di godimento, i locatari e concessionari dei beni del demanio.
L’Imu cosiddetta “sperimentale” si applica con aliquota dello 0,4%, modificabile in aumento o diminuzione di 0,2 punti percentuali, anche su abitazione principale (definita come unica unità di bene immobile, iscritta o iscrivibile nel catasto urbano edilizio, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e quindi da non confondere con l’espressione “prima casa”) e sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unica unità e non più in misura illimitata: ciò vale a dire, ad esempio, che sarà necessario accorpare due posti auto sotto un’univoca pertinenza.
Dal’imposta dovuta si detraggono in ogni caso, (fino a concorrenza dell’ammontare), 200 euro per il periodo di durata di tale destinazione: tale detrazione è poi incrementata di 50 euro, salvo diversa disposizione comunale, per il biennio 2012-2013, per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente in tale unità abitativa (fino a un massimo di 400 euro, ossia fino all’ottavo figlio).
Aliquote ridotte possono essere determinate per abitazioni possedute, a titolo di proprietà o usufrutto e non locate, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture sanitarie di ricovero, nonché per separati e divorziati e assegnatari di cooperative indivise e di Iacp.

A regime, e quindi dal 2015, l’Imu è invece esclusa per l’abitazione principale, salvo non appartenga alle categorie A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville, castelli); immobili esclusi sono anche i beni della Chiesa Cattolica, con riferimento non solo a luoghi di culto, ma anche a ospedali, scuole, alberghi e altre unità riconducibili a organismi religiosi.
Esenzioni previste anche per fabbricati adibiti a contenitori culturali e attività non profit da parte di enti non commerciali.

A differenza dell’Ici, l’imposta si applica anche su immobili concessi in comodato d’uso (contratto con cui un contrante, nella fattispecie il genitore, consegna al figlio un bene affinchè se ne serva per uso e tempo determinato con l’obbligo di restituzione nei tempi pattuiti), non potendo più beneficiare delle detrazioni per abitazione principale né tanto meno delle conseguenti aliquote ridotte.
L’aliquota ordinaria dell’Imu è ogni anno determinata dalla legge di stabilità, per quest’anno sperimentale è pari allo 0,76%; sono tuttavia concesse modifiche da parte delle Amministrazioni Comunali di 0,3 punti percentuali in difetto o eccesso, prevedendo così aliquote dallo 0,46 fino all’1,06 per cento.

Inoltre sono concesse aliquote fino allo 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili locati nonchè posseduti da soggetti passivi Ires, e fino allo 0,1% per fabbricati rurali a uso strumentale.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile su cui applicare l’aliquota, occorre far riferimento alla rendita catastale (fabbricati), dominicale (terreni agricoli) e valore venale in commercio rinvenibile da Piano Regolatore Comunale (aree fabbricabili).
Per i fabbricati iscritti nel catasto si rivaluta la rendita del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a:
• 160 per fabbricati gruppo A, relativo alle abitazioni, (tranne A/10, ossia uffici e studi privati) e categorie C/2, C/6 e C/7 (indicanti, rispettivamente, magazzini, autorimesse o scuderie o stalle e tettoie);
• 140 per gruppo B (collegi, ospedali, riformatori, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, luoghi di culto) e categorie C/3, C/4 e C/5 (laboratori artistici, palazzetti dello sport e stabilimenti balneari non a fine di lucro);
• 80 per categorie A/10 e D/5 (ossia istituti di credito, cambio e assicurazione);
• 60 per gruppo D (tranne D/5), indicante immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, teatri e cinematografi;
• 55 per categoria C/1 (negozi e botteghe).

Per i terreni agricoli si rivaluta la rendita del 25% e la si moltiplica per 130 (per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli il coefficiente è 110).

Scadenze e Pagamenti

Il versamento dell’imposta dovuta al comune è effettuato con due rate di pari importo, la prima con scadenza 16 giugno e la seconda 16 dicembre, come avveniva per l’Ici, restando salva la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
La legge riserva allo Stato una quota del gettito Imu, pari alla metà della base imponibile calcolata su tutti gli immobili, eccezion fatta per abitazione principale e sue pertinenze, con aliquota 0,76%, al lordo di detrazioni e sconti.

Parziale Attuazione del Federalismo

Appare evidente come l’Imu attribuisca una potestà regolamentare comunale ridotta e meno pregnante rispetto alla sua antecedente Ici in tema di aliquote e detrazioni: infatti, come pocanzi enunciato, alle amministrazioni è concessa una variabilità dell’aliquota solo dello 0,3%.
Inoltre la divisione di metà gettito tra Stato e Comuni ha spiazzato i sostenitori del federalismo fiscale all’interno della maggioranza nel precedente Governo Berlusconi: l’ex ministro dell’Economia Tremonti, infatti, vedeva nell’Imu un passo importante verso la decentralizzazione di poteri e una maggior autonomia degli enti locali nella gestione di risorse.