Il Consolidamento si realizza determinando in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa a seguito di una specifica opzione facoltativa.
Con l’introduzione di tale istituto viene riconosciuta nel nostro ordinamento, anche ai fini delle imposte sul reddito, la realtà economica dei gruppi di imprese, con le finalità indicate nella relazione al decreto, di “rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione Europea”.
Il modello di consolidamento adottato prevede la determinazione di una base imponibile unica per le società che partecipano alla tassazione di gruppo, senza però imporre l’obbligo di redigere un bilancio consolidato.
La base imponibile consolidata è determinata dalla capogruppo nella dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122 del TUIR (di seguito dichiarazione dei redditi del consolidato), attraverso:
1. La somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime di tassazione di gruppo;
2. La rettifica di tale importo per effetto delle variazioni di consolidamento previste dall’articolo 122 del TUIR.
Nel consolidato nazionale la somma algebrica delle basi imponibili riguarda l’intero reddito delle società consolidate, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione in esse detenuta dal soggetto consolidante, e consente di compensare immediatamente ed integralmente i redditi e le perdite prodotti nell’ambito del gruppo.
Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo: l’opzione per il regime in parola, in altri termini, può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società costituenti il gruppo (cd. Principio del CHERRY PICKING).

Vantaggi fiscali del consolidato:

1. “Effetto dividendi”: Completa esclusione dal concorso alla formazione del reddito di gruppo (di seguito, reddito complessivo globale) dei dividendi distribuiti tra i soggetti che partecipano al consolidato (ex articolo 122 del TUIR) in luogo dell’ordinario regime che prevede la tassazione dei dividendi nei limiti del 5% del loro ammontare (articolo 89 comma 2 del TUIR);

2. “Effetto di neutralità”: Possibilità di trasferire beni (diversi da quelli produttivi di ricavi o di plusvalenze esenti) tra le società che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti (art. 123 del TUIR), al fine di realizzare una migliore allocazione delle risorse economiche a livello di gruppo;

3. “Perimetro di consolidamento”: Possibilità di compensare crediti e debiti d’imposta tra le diverse società comprese nell’ambito di operatività del regime;

4. “Effetto pro – rata patrimoniale”: irrilevanza, ai fini del calcolo del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 97 del TUIR, delle partecipazioni che si qualificano per la partecipation exemption in società consolidate.

Vincoli e svantaggi fiscali connessi al consolidamento:

1. vincolo triennale quanto al periodo di efficacia dell’opzione; quest’ultima, infatti, una volta esercitata, è irrevocabile per tre esercizi sociali;

2. al nuovo istituto si accompagna , inoltre, un particolare regime di responsabilità tributaria solidale riportato nella seguente tabella: